Con riferimento alle modalità di certificazione dell’avvenuta guarigione di alunni o di operatori scolastici dopo la manifestazione di sintomi compatibili con COVID -19, si trasmettono ai Dirigenti scolastici con richiesta di informare le famiglie degli alunni e il personale scolastico:
la nota di trasmissione da parte del Ministero dell’Istruzione pervenuta il 28.09.2020;
la CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE prot. 30847 del 24 settembre 2020
la CIRCOLARE DELLA DIREZIONE CENTRALE SALUTE della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL., relativamente ai casi di manifestazione di sintomi compatibili con COVID -19, sulla differenza tra
i casi di positività al tampone, per cui l’avvenuta guarigione necessita della preventiva conferma di avvenuta GUARIGIONE da parte del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE competente
e i casi di negatività al tampone (presenza di patologie diverse da COVID 19), per cui spetta al MMG (o al PLS) rilasciare l’ATTESTATO che il bambino/studente/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.
SI SEGNALA CHE GLI OPERATORI SCOLASTICI E GLI ALUNNI HANNO UNA PRIORITA’ NELL’ESECUZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI.
PER IL DIRETTORE GENERALE
LA SEGRETERIA
Circolare_attestazione_guarigione_clinica_24.9.2020__281_29